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Sanzioni fino a 46mila euro. Meglio ricordarselo e operare con molta attenzione

Frutta e verdura con residui oltre i limiti: anche il grossista rischia il carcere

La normativa in materia di fitofarmaci è all'esame dell'Unione europea. La Commissione ha pubblicato una "road-map" per effettuare, entro il 2018, una compiuta valutazione della legislazione attuale. All'esito la Commissione redigerà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della legislazione relativa ai prodotti fitosanitari, al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e portare a nuove proposte legislative in questo settore.

La disciplina in argomento è piuttosto delicata, avendo la finalità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività del settore agricolo nell'ambito dell'Unione stessa. Agli operatori ortofrutticoli è richiesta particolare attenzione. Evidenziamo con l'avvocato Gualtiero Roveda (in foto), referente di Fruitimprese, i problemi di maggior rilievo.

FreshPlaza (FP): Quali responsabilità ha l'operatore ortofrutticolo se commercializza prodotti non in regola con le leggi fitosanitarie?
Gualtieri Roveda (GR): L'art. 5 lett. h) della L. n. 283/62 vieta di distribuire per il consumo alimenti con residui di presidi sanitari tossici per l'uomo. La violazione costituisce illecito penale, punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a un anno o dell'ammenda, arrotondando gli importi, da 2.500 a 46.000 euro. Inoltre, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

FP: Nell'ambito della catena distributiva chi è il responsabile della commercializzazione di prodotto non conforme?
GR: Dagli orientamenti della Cassazione emerge la tendenza a ritenere responsabili "tutti coloro che, nel ciclo produttivo e nella dinamica della commercializzazione, concorrono all'immissione dei prodotti alimentari al consumo", i quali hanno il "dovere di porre in vendita il prodotto alimentare sfuso in conformità alle prescrizioni di legge". In particolare, è messa in evidenza, da diverse sentenze della Suprema Corte, la responsabilità del "grossista"; infatti, si ritiene che questi "ha il dovere di porre in vendita il prodotto conforme alle prescrizioni di legge; in ipotesi di accertata difformità egli risponde penalmente, a titolo di colpa, per non aver fatto eseguire i controlli e preso le precauzioni idonee a evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare".


Foto d'archivio

FP: Si richiede, pertanto, all'operatore commerciale un'attenzione particolare...
GR: Sostanzialmente ci si attende che questi adotti tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità del prodotto alla legge. In pratica, si deve preoccupare di aver posto in essere tutte le precauzioni, ragionevolmente possibili, per evitare che un prodotto non conforme sia avviato al consumo.

FP: Quali sono i comportamenti che possono essere considerati indice della necessaria diligenza da parte dell'operatore commerciale ortofrutticolo?
GR: Se il prodotto è stato acquistato da fornitori abituali l'operatore deve essere in grado di dimostrare di avere rapporti stabili solo con agricoltori scelti accuratamente, in possesso di valida autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari e dotati di una reale professionalità, nonché di aver esercitato un'adeguata vigilanza sul rispetto del periodo di carenza. Se il fornitore è un altro operatore dovrà provare che questi è di fiducia, in quanto la merce, per il passato, è sempre risultata da analisi di laboratorio conforme ai parametri di legge e che il monitoraggio è costante. Se, invece, l'acquisto è occasionale, per analogia, l'operatore deve essere nella condizione di poter dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie, come, ad esempio, aver rilevato il possesso da parte dell'agricoltore dell'autorizzazione all'uso dei presidi sanitari e aver effettuato analisi a campione. Nel caso di acquisto occasionale da un altro operatore, può essere considerato indice di diligenza aver scelto un fornitore che opera all'interno di un circuito controllato, nonché la dimostrazione delle attenzioni dallo stesso adottate per mettere in vendita un prodotto immune da residui di antiparassitari o fitofarmaci.

FP: Se il prodotto è acquistato già confezionato?
GR: L'operatore è esente da colpa se riceve un prodotto in confezione originale, sempre che non sia a conoscenza della violazione e che la confezione non presenti segni di alterazione. Si intende per "prodotto confezionato" quello il cui involucro non può essere aperto senza che resti traccia di manomissione.

FP: La disposizione vale anche per il prodotto d'importazione?

GR: No. L'esimente cui mi riferivo non opera per gli "importatori" di sostanze alimentari prodotte all'estero. L'importatore ha il preciso obbligo di sottoporre o far sottoporre agli opportuni "controlli" le sostanze alimentari che si accinge a importare per verificare la conformità alle prescrizioni della normativa nazionale. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte è considerato "importatore", ai sensi della legge in esame, anche chi acquista da un operatore di un altro Paese comunitario.