Pagamenti: i consigli dell'avvocato in caso di insolvenza
C'è qualche segnale di miglioramento, afferma la Banca Mondiale nel documento, ma siamo ancora ben lontani dagli standard dei Paesi più virtuosi.
L'indice della Banca Mondiale che evidenzia la facilità nel fare business, paragonando paese per paese i tempi e costi necessari per recuperare un credito, pone l'Austria al 6°, la Germania al 12° e la Francia al 14° posto. Segue la Gran Bretagna al 33° posto, la Spagna al 39°, l'Olanda al 91°, e l'Italia al 111°, un po' meglio della Grecia (al 132° posto in classifica).
Affrontiamo la questione con l'avvocato Gualtiero Roveda, referente di Fruitimprese e autore di due libri in materia.
FreshPlaza (FP): Un tempo i fornitori di prodotti ortofrutticoli erano principalmente venditori e solo occasionalmente concedenti credito, tuttavia gli usi commerciali e le condizioni della concorrenza hanno modificato i rapporti contrattuali. Tutti gli operatori del settore sono oggi esposti al rischio di credito?
Gualtiero Roveda (GR): Certamente. Il credito commerciale costituisce una facilitazione di pagamento e rappresenta un complemento normale della vendita. La concessione di credito comporta per il fornitore l'assunzione sia del rischio di ritardato pagamento, con il conseguente onere finanziario, sia del rischio d'insolvenza con la conseguente perdita economica.
FP: La crisi economica è anche crisi del credito. Quali sono gli accorgimenti che gli operatori devono adottare in materia?
GR: La gestione del credito deve essere pianificata con rigore. Occorre cautela nel valutare la clientela. E' importante conoscere l'affidabilità dei clienti, utilizzando fonti informative efficienti, attendibili e aggiornate. E' anche importante precostituirsi con la dovuta diligenza tutti i documenti necessari a provare l'accordo contrattuale e la sua corretta esecuzione. Quanto migliore è la documentazione a disposizione del venditore, tanto più, nel caso d'insolvenza, sarà agevole e meno dispendioso ricorrere agli strumenti giudiziali istituiti per il recupero del credito.
FP: L'art. 62 del Dl 1/2012 che doveva porre un argine ai ritardi nei pagamenti, relativamente a questo aspetto, non pare molto applicato.
GR: Per quanto mi risulta la norma è poco osservata e i controlli in materia, affidati all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust), non sono certo stati incisivi.
Occorre molta attenzione nel caso di rapporti commerciali con l'estero, specie per paesi lontani.
FP: Nel caso di insolvenza, quali passi è necessario intraprendere?
GR: Per contenere i costi e avere il risultato più rapido si deve tentare l'approccio stragiudiziale. L'obiettivo è quello di concordare con il debitore un piano di rientro per il recupero integrale o, valutata la situazione concreta, per un recupero parziale tramite un accordo di saldo e stralcio. I mezzi a disposizione sono: solleciti tramite PEC, telegramma, raccomandata a.r., telefono e, quando possibile, un incontro diretto con il debitore. Nel caso si riesca a raggiungere un accordo è importante cautelarsi, ad esempio tramite l'acquisizione di maggiori garanzie quali titoli di credito, pegni, ipoteche. Di modo che il tempo perso per un approccio amichevole sia almeno utile per supportare l'eventuale azione giudiziale.
FP: Quando è obbligatorio tentare una conciliazione prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento di somme?
GR: La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta nel 2014 al fine di deflazionare il contenzioso. Si tratta di un accordo con il quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia. Per quanto riguarda la materia in esame, si deve rilevare che vi è l'obbligo di tentare una negoziazione prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro. La legge, tuttavia, prevede una serie di importanti eccezioni, come nel caso di procedimenti per ingiunzione. Non è, pertanto, obbligatorio esperire il tentativo di negoziazione assistita prima di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo che, semplificando, consiste in una forma abbreviata di giudizio che ha lo scopo di obbligare il debitore a versare una somma di denaro al creditore.
FP: Se le trattative stragiudiziali non producono alcun risultato l'ultima istanza è, pertanto, quella di valutare il ricorso al tribunale per chiedere, in linea di massima, un decreto ingiuntivo?
GR: Proprio così. Se non si possiede un titolo esecutivo stragiudiziale come, ad esempio, un assegno o una cambiale, adire l'Autorità giudiziaria è necessario per ottenere un titolo che consenta di avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore siano essi beni mobili o immobili.