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L'opinione dell'avvocato Roveda su una prassi dai molti risvolti. Meglio tornare alle cambiali

Ortofrutta e assegni postdatati non vanno d'accordo

L'assegno postdatato viene frequentemente utilizzato nella prassi commerciale sia per rinviare un pagamento, sia per garantire il futuro adempimento di obblighi assunti. Ad adempimento avvenuto, se tutto va bene, il creditore restituisce al debitore il titolo originariamente ricevuto. Quest'ultima modalità di utilizzo non è tuttavia lecita.



Chiediamo chiarimenti in proposito all'avvocato Gualtiero Roveda referente di Fruitimprese e autore di pubblicazioni in materia.

FreshPlaza (FP): Sappiamo essere frequente il caso di fornitori che, a garanzia del pagamento della merce venduta, si fanno rilasciare assegni postdatati da incassare alla scadenza concordata o di locatori che alla sottoscrizione del contratto, si fanno consegnare dal conduttore un assegno bancario a garanzia del puntuale pagamento dei canoni. Quali sono i profili giuridici di tale prassi?
Gualtiero Roveda (GR):
L'emissione di un assegno postdatato non configura più – come un tempo – un fatto penalmente rilevante, però costituisce tuttora un illecito. E' una condotta sanzionabile amministrativamente per l'evasione dell'imposta di bollo. Inoltre la giurisprudenza ha più volte statuito che l'emissione di un assegno finalizzata a garantire il creditore circa l'esatto adempimento da parte del debitore configura un patto nullo, in quanto contrario a norme imperative: le parti non possono modificare la natura e la funzione dell'assegno bancario, che costituisce un mezzo di pagamento e non un mezzo di garanzia delle obbligazioni contrattuali.



FP: Tuttavia anche se il patto di postdatazione è nullo, l'assegno rimane ugualmente valido?

GR: Sì. La legge sull'assegno bancario dispone che: "L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione. L'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto a esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, ossia quando il debitore lo consegna al creditore.

FP: Di conseguenza il creditore può esigere immediatamente il pagamento, senza dover necessariamente attendere la data indicata nel titolo?
GR: Proprio così. La giurisprudenza ha anche affermato la legittimità del protesto contro un assegno bancario postdatato. In ragione della natura "irregolare" dell'assegno postdatato, tuttavia, è necessario che il creditore, per poter effettivamente incassare le somme, attivi preventivamente la procedura di regolarizzazione fiscale mediante il versamento sia dell'imposta pari al 12 per mille della somma indicata, sia delle sanzioni previste in materia di bollo. Ne consegue che occorre prestare la massima attenzione alla questione, in quanto la postdatazione di assegni bancari non esclude la possibilità che vengano posti all'incasso immediatamente e, in tal caso, è necessario che sul conto corrente vi sia la relativa provvista.

FP: In sintesi, invece di utilizzare un assegno postdatato per rinviare un pagamento o garantire un futuro adempimento si deve ricorrere all'uso di cambiali?
GR: E' così. Il ritorno dell'uso di cambiali è di grande attualità: uno studio condotto da Unirec, unione nazionale Imprese a Tutela del Credito ha, infatti, rilevato che a causa della crisi e dell'oggettiva difficoltà ad accedere alle consuete forme di prestito e finanziamento, è accresciuto notevolmente l'utilizzo delle cambiali per acquistare prodotti e servizi. Rammento che la cambiale sconta un'imposta di bollo proporzionale all'ammontare della somma indicata nel titolo: si calcola in misura del 11 per mille sull'importo della cambiali pagherò, e del 12 per mille sulle cambiali tratta.