Controlli sanitari: chi e' esentato dal pagare la tassa alle Asl
"In ragione di tale provvedimento – spiega l'avvocato Gualtiero Roveda, esperto di Fruitimprese - entro il mese di gennaio di ogni anno, gli Operatori del settore alimentare (Osa) sono tenuti a pagare la tariffa forfettaria prevista dal decreto. L'onere spetta agli operatori soggetti a controllo ufficiale da parte delle autorità competenti che svolgono, con prevalente attività all'ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6 dell'allegato A del decreto".
Per attività prevalente all'ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all'ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa annua:
- le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo;
- gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile qualora, per le attività di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08);
- le imprese cooperative.
Il decreto legge n. 91/14 ha, infatti, reintrodotto l'esenzione per le cooperative agricole. "Secondo la nostra interpretazione – aggiunge Roveda - non contestata dalla Pubblica amministrazione, il legislatore riferendosi alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi ha inteso riferirsi a tutte le società che perseguano come finalità la cooperazione tra soci. Sono, pertanto, interessate all'esenzione anche le società consortili che perseguono uno scopo mutualistico, a prescindere dalla forma societaria utilizzata".