Utilizzo ingannevole di immagini di arancia rossa sui succhi: non e' leale nei confronti dei consumatori
"Molte aziende utilizzano talvolta, quale denominazione di un prodotto, singoli ingredienti non contenuti nello stesso, come avviene ad esempio per il succo di arancia rossa, ottenuto in realtà con il succo di arancia bionda colorato con l'aggiunta di additivi - scrive La Via - Inoltre si utilizzano immagini dello stesso ingrediente sulle confezioni o nelle pubblicità, con il concreto rischio di trarre in inganno i consumatori convinti, ad esempio, di acquistare una bevanda a base di arancia rossa e non di arancia bionda colorata, seppur ciò sia indicato nella lista ingredienti".
"Per questi motivi - continua La Via - si chiede alla Commissione europea: 1) se ritiene conforme alla normativa in vigore la circostanza che un prodotto veda come elemento principale della sua denominazione un ingrediente o un elemento che non è in realtà contenuto al suo interno; 2) se non ritiene ingannevole per il consumatore l'utilizzo di immagini, nella confezione o nella pubblicità di un prodotto, di un ingrediente in realtà non contenuto nello stesso; 3) in caso di risposta affermativa, quali azioni intende intraprendere per evitare che, ad esempio, un prodotto con succo di arancia bionda colorato possa essere venduto con la denominazione arancia rossa o con l'immagine di un'arancia rossa sulla confezione".
La normativa UE attuale afferma che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore il consumatore in merito alle sue caratteristiche e ai suoi effetti.
Non resta che attendere una risposta.