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Andrebbero cambiate le linee guida. Il parere dell'avvocato Roveda

Sanzioni pesanti se non si indica il Paese di origine della merce

Il Dipartimento ICQRF (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e delle Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari) del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha contestato a un'azienda agricola di aver omesso l'indicazione del Paese di origine, nei documenti di trasporto, della merce di sua produzione avviata a un centro di condizionamento.

I funzionari hanno dichiarato che, per ogni violazione, seguirà una sanzione amministrativa. Le conseguenze per l'impresa saranno, di conseguenza, piuttosto pesanti. Poiché non pare ragionevole che un agricoltore italiano sia condannato a pagare migliaia di euro per non aver scritto che la merce prodotta nei suoi campi è italiana, chiediamo in merito chiarimenti all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Il Dipartimento ICQRF ha considerato irregolare la mancata indicazione, da parte di un agricoltore italiano, del paese di origine nei documenti di trasporto di alcune partite di kiwi di sua produzione. I frutti erano stati spediti a un centro di condizionamento. E' corretta la contestazione effettuata dai funzionari ministeriali?
Gualtiero Roveda (GR): Effettivamente le disposizioni attuative, definite da Agecontrol, relative alla complessa disciplina delle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi prevedono ciò. Secondo l'Agenzia,i prodotti avviati verso centri di condizionamento o di deposito possono essere esentati dal rispetto delle norme di commercializzazione solo a condizione che sull'imballaggio vi sia un'etichettatura, in cui figuri in maniera ben visibile l'indicazione:
"prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di condizionamento/di deposito...ubicato in...".

Se le merci sono caricate alla rinfusa, la dicitura deve essere riportata sul documento di trasporto e su una scheda collocata all'interno del mezzo. In ogni caso, nelle linee guida è specificato che tali informazioni devono essere riportate anche sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, unitamente all'origine del prodotto. I funzionari hanno, pertanto, correttamente applicato le disposizioni di Agecontrol. Sono le linee guida, piuttosto, che appaiono non corrette e che, ragionevolmente, potranno essere disattese se sottoposte al vaglio giudiziale.

FP: Per quale motivo?
GR: L'obbligo di indicare il paese di origine è previsto dall'art. 5 del Reg. UE n. 543/2011. Per quanto di interesse, la norma stabilisce: "Le fatture e i documenti di accompagnamento recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.

Se si legge con attenzione il testo si ricava che, in ragione della disgiuntiva "oppure" utilizzata dal Legislatore europeo, quando il prodotto è destinato alla trasformazione è sufficiente indicare sui documenti quest'ultima circostanza. L'interpretazione è del resto confermata dalla versione ufficiale in lingua inglese: "Invoices and accompanying documents, excluding receipts for the consumer, shall indicate the name and the country of origin of the products and, where appropriate, the class, the variety or commercial type if required in a specific marketing standard, or the fact that it is intended for processing".

Una lettura di buon senso è anche suggerita dal Regolamento stesso, laddove si legge che "è tuttavia opportuno prevedere esenzioni e deroghe all'applicazione delle norme di commercializzazione per talune operazioni molto marginali e/o specifiche o effettuate all'inizio del circuito d'immissione in commercio, oppure nel caso degli ortofrutticoli secchi ed essiccati e dei prodotti destinati alla trasformazione".

FP: Pertanto l'agricoltore in premessa, nel caso sia sanzionato, ha buone probabilità di cavarsela?
GR: Direi di sì. Per evitare contenziosi è, tuttavia, opportuno ricordarsi di effettuare l'adempimento in questione e magari chiedere alle associazioni agricole di intervenire presso l'Agenzia per una modifica delle Linee guida che, sul punto, paiono ben in contrasto con il senso comune.