Controlli in azienda: quando gli Ispettori possono farvi 'chiudere'
FreshPlaza (FP): Quando gli Organi pubblici di vigilanza possono sospendere l'attività imprenditoriale?
Gualtiero Roveda (GR): Il D.Lgs. n. 81/2008 dispone che il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione dell'attività quando riscontra l'impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
FP: Quando si può considerare "irregolare" un lavoratore?
GR: E' tale il personale rispetto al quale non è stata effettuata la comunicazione ai Servizi per l'impiego. E' riconducibile alla nozione di lavoratore sia il personale astrattamente inquadrabile come lavoratore dipendente sia quello privo del vincolo di subordinazione se non vi è un rapporto formalizzato. La presenza di un lavoratore autonomo occasionale sarà, conseguentemente, considerata irregolare se dalla documentazione non risultano versamenti di ritenute, contributi o altri elementi che depongano per la genuinità del rapporto (dichiarazioni, lettere di incarico aventi data certa, notule di richiesta compenso presentate, ecc.).
Foto d'archivio
FP: Poniamo il caso che al momento dell'accesso gli ispettori rilevino la presenza di 8 lavoratori di cui 3 "in nero"... L'impresa rischia il provvedimento di sospensione?
GR: Sì. La percentuale va calcolata su base 8. I 3 lavoratori "in nero", rappresentando il 25% del totale dei lavoratori, consentono l'adozione del provvedimento di sospensione. Ai fini del computo, rileva solo il personale presente sul luogo di lavoro nel momento dell'ingresso in azienda.
FP: I lavoratori distaccati sono computati nella base di calcolo dell'impresa utilizzatrice?
GR: Sì.
FP: La regolarizzazione in costanza dell'accesso ispettivo del personale rinvenuto "in nero" impedisce la sospensione dell'attività?
GR: No. Secondo la recente nota dell'Inail, il provvedimento deve essere comunque adottato.
FP: Quando decorre il provvedimento di sospensione?
GR: Di regola la decorrenza della sospensione è posticipata alle ore dodici del giorno successivo o al termine delle attività che non possono essere interrotte. In quest'ultimo caso, gli ispettori devono valutare se l'interruzione immediata non determini una situazione di maggior pericolo, ferma restando l'impossibilità di adibire il personale "in nero" al lavoro. Il Ministero del lavoro aveva, peraltro, già chiarito in precedenza che è opportuno non adottare il provvedimento quando possa recare un grave danno agli impianti o alle attrezzature (ad es. attività a ciclo continuo) ovvero ai beni (ad es. frutti giunti a maturazione o allevamento animali).
FP: Soci amministratori che prestano attività lavorativa in modo irregolare devono essere computati nella base di calcolo?
GR: No.
FP: Quali sono le conseguenze in caso d'inottemperanza al provvedimento di sospensione?
GR: La violazione integra un'ipotesi d'illecito penalmente rilevante, sanzionato con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
FP: Quali sono le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione?
GR: L'istituto della sospensione è "strumentale" a una sollecita regolarizzazione delle violazioni accertate. Condizioni per la revoca sono la regolarizzazione completa delle posizioni lavorative, il pagamento di 2.000 euro (lavoro irregolare) o 3.200 euro (gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza). Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative.