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Il parere dell'avvocato Gualtiero Roveda consulente Fruitimprese

Liti fra confinanti: come comportarsi per realizzare manufatti

In una precedente occasione abbiamo parlato dei dissidi che possono insorgere tra proprietari di fondi rustici a causa del fosso comune. La questione, tuttavia, non è la sola a minare i rapporti di buon vicinato. Tra gli innumerevoli motivi di contenzioso tra confinanti è statisticamente rilevante anche la realizzazione di manufatti nei pressi del confine. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, quali sono le regole in materia.

FP (FreshPlaza): Qual è la disciplina relativa alle distanze dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi.
GR (Gualtiero Roveda): Il codice civile dispone che chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di concime, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere in questione. La prescrizione mira a evitare il pericolo di infiltrazioni a danno del fondo del vicino nei cui confronti prevede una presunzione assoluta di danno, allorché le opere indicate siano eseguite a distanza inferiore di quella prevista. Per i tubi d'acqua, per quelli di gas e simili deve osservarsi la distanza di almeno un metro. Sono, in ogni caso, salve le disposizioni dei regolamenti locali.



FP: Per lo scavo di un fosso è prevista la stessa distanza?
GR: No. Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non vi è diversa disposizione locale, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La norma è finalizzata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo del vicino. Ovviamente, l'osservanza delle distanze dal confine prescritte dalle norme, per chi scavi nel proprio fondo fossi o canali, non esclude l'obbligo di prevenire smottamenti e frane dannosi per l'altrui proprietà.

FP: In questo caso, come si misura la distanza?

GR: Si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

FP: Cosa si intende per "scarpa naturale"?
GR: Con tale locuzione si indica quella particolare inclinazione che si dà alla sponda per cui la terra si assesta da sola.

FP: L'opera di sostegno invece in cosa può consistere?
GR: Generalmente in un muro o in una palizzata di legno di particolare solidità.

FP: La manutenzione della scarpa e del sostegno spetta al proprietario del fosso?

GR: Certo.

FP: Nell'ipotesi in cui il fosso venga approfondito da eventi naturali, quali frana o erosione, il vicino può esigere l'arretramento dello scavo alla distanza corrispondente alla nuova maggiore profondità?

GR: Secondo l'orientamento prevalente, no. Tuttavia, se vi sono i presupposti, il confinante può esperire un'azione di danno temuto, al fine di ottenere il ripristino della situazione precedente.

FP: Quali sono, nel caso, i presupposti dell’azione?
GR: La "denunzia di danno temuto" presuppone che vi sia in capo al vicino il ragionevole timore che, dall'opera posta nel fondo possa derivare un pericolo di danno grave e prossimo ai beni in sua disponibilità. In questo caso, può ricorrere al giudice e ottenere, secondo le circostanze, una pronuncia giurisdizionale che ponga fine a tale situazione di emergenza o, ricorrendone il caso, disponga idonea garanzia per eventuali danni.