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Per il datore di lavoro c'e' l'arresto in caso di guida senza permesso

Carrelli elevatori, patentini in scadenza

Il primo quinquennio dei corsi per "l'abilitazione all'uso del carrello elevatore", organizzati secondo le direttive dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, è scaduto o prossimo alla scadenza. L'aggiornamento è obbligatorio. Tutti gli addetti all'utilizzo di carrelli elevatori (datore di lavoro compreso) che non vi provvedono non potranno più movimentare le merci con tale mezzo sino a che non sarà effettuato.

Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, alcuni chiarimenti sull'adempimento in esame.

FreshPlaza (FP): Per guidare i carrelli elevatori ci vuole uno specifico "patentino", è corretto?

Gualtiero Roveda (GR): Sì. La Conferenza Stato-Regioni ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Per la guida di carrelli elevatori, l'abilitazione è chiamata volgarmente "Patentino per il muletto", ma altro non è che l'attestato di verifica dell'apprendimento e di frequenza al corso specifico.



FP: I corsi per ottenere il "patentino" devono rispondere a specifici requisiti?
GR: Sì, i corsi devono rispettare le disposizioni riportate nell'Accordo in termine di durata e contenuti, prevedendo quindi la frequenza di un modulo teorico e di uno pratico. Inoltre la formazione è demandata a enti appositamente accreditati dalle Regioni.

FP: Quante ore di formazione sono richieste?
GR: I corsi debbono avere una durata minima di 12 ore, delle quali 8 di teoria e 4 di esercitazioni pratiche. La parte teorica illustra le tecniche basilari per guidare in sicurezza il carrello; quella pratica è finalizzata a prendere confidenza con il mezzo.

FP: Il corso deve essere ripetuto periodicamente?

GR: Sì, l'abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di minimo 4 ore, di cui almeno 3 dedicate alla pratica.

FP: E' vero che se non si effettua il prescritto aggiornamento è inibito l'uso del carrello?
GR:
Sì. Il Datore di lavoro dovrà sospendere tali addetti dall'incarico fino a quando questi non abbiano provveduto ad aggiornare la formazione. Il D.lgs 81/2008 (ndr: Testo Unico sulla Sicurezza) stabilisce che - nel caso in cui l'utilizzo di attrezzature richieda conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici - il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché il loro uso sia riservato ai soli lavoratori che abbiano ricevuto idonea informazione, formazione e addestramento. L'uso dei carrelli elevatori rientra proprio tra queste attività.

FP: Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo formativo?
GR: Il D.lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro ed il dirigente siano puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori la sanzione è doppia e tripla se si riferisce a più di 10. Recentemente la Corte di Cassazione (sent. 27 gennaio 2017 n. 3898) ha ribadito la rilevanza penale dell'inadempimento datoriale agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori.