Carrelli elevatori, patentini in scadenza
Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, alcuni chiarimenti sull'adempimento in esame.
FreshPlaza (FP): Per guidare i carrelli elevatori ci vuole uno specifico "patentino", è corretto?
Gualtiero Roveda (GR): Sì. La Conferenza Stato-Regioni ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Per la guida di carrelli elevatori, l'abilitazione è chiamata volgarmente "Patentino per il muletto", ma altro non è che l'attestato di verifica dell'apprendimento e di frequenza al corso specifico.
FP: I corsi per ottenere il "patentino" devono rispondere a specifici requisiti?
GR: Sì, i corsi devono rispettare le disposizioni riportate nell'Accordo in termine di durata e contenuti, prevedendo quindi la frequenza di un modulo teorico e di uno pratico. Inoltre la formazione è demandata a enti appositamente accreditati dalle Regioni.
FP: Quante ore di formazione sono richieste?
GR: I corsi debbono avere una durata minima di 12 ore, delle quali 8 di teoria e 4 di esercitazioni pratiche. La parte teorica illustra le tecniche basilari per guidare in sicurezza il carrello; quella pratica è finalizzata a prendere confidenza con il mezzo.
FP: Il corso deve essere ripetuto periodicamente?
GR: Sì, l'abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di minimo 4 ore, di cui almeno 3 dedicate alla pratica.
FP: E' vero che se non si effettua il prescritto aggiornamento è inibito l'uso del carrello?
GR: Sì. Il Datore di lavoro dovrà sospendere tali addetti dall'incarico fino a quando questi non abbiano provveduto ad aggiornare la formazione. Il D.lgs 81/2008 (ndr: Testo Unico sulla Sicurezza) stabilisce che - nel caso in cui l'utilizzo di attrezzature richieda conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici - il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché il loro uso sia riservato ai soli lavoratori che abbiano ricevuto idonea informazione, formazione e addestramento. L'uso dei carrelli elevatori rientra proprio tra queste attività.
FP: Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro che non ottempera all'obbligo formativo?
GR: Il D.lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro ed il dirigente siano puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori la sanzione è doppia e tripla se si riferisce a più di 10. Recentemente la Corte di Cassazione (sent. 27 gennaio 2017 n. 3898) ha ribadito la rilevanza penale dell'inadempimento datoriale agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori.