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Tutto quello che c'e' da sapere secondo l'avvocato Gualtiero Roveda

Fra un mese stop ai contanti per pagare i dipendenti

Il 1° luglio 2018 scatterà, anche per i datori di lavoro agricolo, il divieto di corrispondere direttamente le retribuzioni ai lavoratori per mezzo di denaro contante. L'obbligo ha lo scopo di facilitare gli organi di vigilanza a controllare la regolarità dei rapporti di lavoro e di contrastare la possibilità di far quietanzare buste paga con importi solo formalmente in linea con le previsioni dei contratti collettivi, ma che – di fatto - non corrispondono alle minori somme realmente corrisposte (cfr. FreshPlaza del 5/02/2018).

Le intenzioni del legislatore sono buone, tuttavia l'adempimento appare particolarmente gravoso per le imprese del settore ortofrutticolo, in ragione dell'elevato numero di rapporti precari instaurati con lavoratori per lo più extracomunitari. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda (in foto) consulente di Fruitimprese se c sono novità sull'argomento.

FreshPlaza (FP): Quali sono i nuovi obblighi, in capo al datore di lavoro, relativi al pagamento della retribuzione ai dipendenti?
Gualtiero Roveda (GR): La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio prossimo sarà vietato il pagamento delle retribuzioni in contanti. Da tale data, infatti, i datori di lavoro e i committenti privati – compresi anche i datori di lavoro agricolo – dovranno obbligatoriamente pagare le retribuzioni ai propri dipendenti con modalità tracciabili.



FP: Per quali rapporti di lavoro scatta l'obbligo di tracciare il pagamento della retribuzione?

GR: Il divieto di pagare le retribuzioni in contanti riguarderà qualunque tipologia di rapporto di lavoro, a prescindere che siano di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, o di soci di cooperativa. Restano esclusi, per quanto di interesse, solo i rapporti di lavoro domestico rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari (colf, badanti, babysitter).

FP: A quali modalità di pagamento si deve ricorrere per essere in regola?
GR:
Dal 1° luglio i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso banche o uffici postali con uno dei seguenti mezzi di pagamento:
A) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
B) strumenti di pagamento elettronico;
C) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento mediante assegno è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. E' opportuno ricordare che è necessario inserire la clausola "non trasferibile" su tutti gli assegni bancari, compresi quelli postali e circolari, di importo uguale o superiore ai 1.000 euro.



FP: Le nuove disposizioni riguardano anche gli anticipi sulla retribuzione, ma non quelli di cassa per fondo spese. E' così?
GR:
E' corretto. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in occasione del 17° Forum lavoro/fiscale organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro e dal Consiglio nazionale dell'Ordine ha dichiarato che gli anticipi per fondo spese non sono soggetti alla tracciabilità, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Gli anticipi di retribuzione, invece, sono sempre soggetti, in quanto un'eventuale limitazione all'applicabilità del regime di tracciabilità potrebbe dar luogo a comportamenti elusivi, cioè a una frazionabilità in periodi infra mensili della retribuzione per evitare l'assoggettamento all'obbligo.

FP: Quali le sanzioni previste in caso di inosservanza delle nuove disposizioni?
GR:
Al datore di lavoro o committente che violerà l'obbligo di effettuare i pagamenti delle retribuzioni con modalità tracciabili sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.