Il presidente della Coldiretti Sergio Marini sottolinea: "ci auguriamo ora una rapida approvazione da parte della Camera che peraltro ha già esaminato il provvedimento". Ben il 97% degli italiani ritiene che dovrebbe essere sempre indicato il luogo di allevamento o coltivazione dei prodotti contenuti negli alimenti, secondo l'ultima indagine Coldiretti/Swg 2010.
Confagricoltura ha apprezzato l’impegno espresso dal ministro Galan edal presidente della Commissione Agricoltura del Senato Scarpa BonazzaBuora per l’approvazione in tempi rapidissimi della leggesull’etichettatura. Ad avviso di Confagricoltura, però restano ancora da approfondire,nell’ottica della trasparenza, alcuni aspetti fondamentali, a partiredal fatto che si tratterebbe di un provvedimento applicato solo inItalia e non a livello europeo.
Confagricoltura si chiede per esempio cosa esprima il concetto di "materiaprima prevalente"; e si interroga: Un prodotto trasformato può essereconsiderato made in Italy se il 49% della sua materia prima non èitaliana? E che significa, in pratica, "ultima trasformazionesostanziale"? Va chiarita la portata di questa indicazione. "Abbiamo infine - prosegue l’Organizzazione degli imprenditori agricoli- qualche perplessità sui mangimi, che non rientrano tra gli ingredienti".
A sua volta, Maurizio Gardini, presidente di Fedagri-Confcooperative, commenta: "Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione in sede deliberante del ddl etichettatura da parte della Commissione Agricoltura del Senato, ma al contempo siamo fortemente amareggiati per la soppressione dell’articolo 3 del ddl, che prevedeva agevolazioni fiscali per le cooperative che intraprendono processi di aggregazione dell’offerta tramite fusioni o incorporazioni".
"Proprio muovendo dalla necessità per le nostre cooperative di essere maggiormente competitive sul mercato – continua Gardini – eravamo in attesa del provvedimento contenuto nel ddl etichettatura per procedere ad operazioni di fusioni/incorporazioni che avrebbero consentito di raggiungere masse critiche di prodotto necessarie per affrontare un mercato sempre più senza confini e per consentire un maggiore riequilibrio del valore aggiunto all’interno dei rapporti tra produzione, distribuzione e consumo".
Fedagri-Confcooperative osserva infine che il tema dell’origine dei prodotti agricoli va affrontato soprattutto in seno agli organi decisionali europei, come dimostra anche la prossima approvazione del cosiddetto "pacchetto qualità" che pone le basi per una applicazione uniforme delle regole sull’origine a livello comunitario. Il pacchetto qualità sarà presentato al Parlamento Europeo il prossimo 9 dicembre dal Commissario all’agricoltura Dacian Ciolos. È auspicabile che l’Italia sia parte attiva in questa nuova proposta legislativa affinché non siano vani gli sforzi fatti a livello nazionale.
COSA DICE IL DDL:
Il fine di assicurareuna completa informazione ai consumatoriè alla base delle norme che dispongono l’obbligo per i prodotti alimentariposti in commercio, di riportarenell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza,in accordo con i più recenti orientamenti che stanno maturando in ambitocomunitario. La norma prevista originariamente nel ddl presentato alla Camera èstata esaminata congiuntamente ad un proposta di legge (AC 2743) approvataall’unanimità al Senato (AS 1331) sulla medesima materia ed è stataconseguentemente modificata.
L’articolo 6, nella nuova formulazioneapprovata nel corso dell’esame in Commissione, stabilisce l’obbligo per iprodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazionedel luogo di origine o di provenienza (comma 1) secondo modalità chedebbono essere definite con decreti interministeriali. Per quanto riguarda lemodalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, si distingue (comma2) tra:
§ prodotti alimentari non trasformati, per i qualil’indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente la zona diproduzione;
§ prodotti alimentari trasformati, per i qualil’indicazione può concernere, alternativamente, il luogo in cui è avvenutal’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamentodella materia prima agricola prevalente utilizzata.
La definizione dellemodalità dei suddetti obblighi è demandata (commi 3 e 4) a decreti del Ministrodelle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppoeconomico, d’intesa con la conferenza unificata, tenuto conto delle valutazionidelle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera. Coni medesimi decreti sono individuate le filiere agroalimentari e i prodottisoggetti all’obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza dellamateria prima agricola utilizzata.
Il controllosull’applicazione delle disposizioni descritte è attribuito alle regioni, salvele competenze del dicastero (comma 5). Al fine di rafforzare la prevenzione erepressione degli illeciti in materia agroalimentare, la contraffazione deiprodotti protetti si modificano (comma 6) le norme di attuazione del codice diprocedura penale inserendo nella composizione delle sezioni di poliziagiudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. Il comma 7 prevede che anchenelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome le sezioni dipolizia giudiziaria siano composte anche da personale con qualifica di poliziagiudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali.
Il comma 8 prevede unasanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro nonché la confisca dei prodottistessi per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie dicui ai precedenti commi.
A decorrere dalla datadi entrata in vigore dei decreti interministeriali di attuazione delle norme dicui all’articolo in commento sono abrogate le disposizioni sulla indicazioneobbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari adottatecon il D.L. n. 157/04 (comma 9); è invece stabilito che debbano decorrere 90giorni dalla pubblicazione in Gazzetta di tali decreti attuativi perché abbianoeffetto gli obblighi stabiliti con l’articolo 6 in commento (comma10). Lo smaltimento deiprodotti non a norma è consentito per i successivi 180 giorni.