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Le risposte dell'avvocato Roveda di Fruitimprese

Ma i contratti di rete servono? E se si', fanno guadagnare?

Il "contratto di rete" è uno strumento contrattuale finalizzato a instaurare un rapporto di collaborazione tra due o più imprese lasciando loro autonomia soggettiva. E' un modello alternativo di approccio alle esigenze aziendali che sta suscitando sempre maggiore interesse. Secondo le rilevazioni di Infocamere, al 3 aprile 2017 sono stati stipulati 3588 contratti di rete e sono 18.079 le imprese coinvolte. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, chiarimenti in proposito.

FreshPlaza (FP): Chi può costituire un contratto di rete?
Gualtiero Roveda (GR): Il contratto deve essere stipulato da almeno due imprenditori. Non sono previsti limiti dimensionali. L'unico onere è quello dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, competente per territorio.

FP: Per quali ragioni un'impresa può avere interesse a stipulare un contratto di rete?
GR: Tramite l'utilizzo di questo strumento contrattuale si può accedere a opportunità non sempre alla portata di singole imprese. E' possibile, ad esempio, costituire soggetti di dimensioni più adeguate per affrontare i mercati internazionali, ampliare l'offerta, accedere a contributi, godere di agevolazioni fiscali, distaccare il personale, assumere in regime di co-datorialità.

FP: Tramite il contratto in questione si crea un nuovo soggetto giuridico?
GR: Non è detto. Le imprese possono scegliere se dar vita a una semplice collaborazione o a una persona giuridica. Nel primo caso si parla di "rete contratto": la rete non possiede un'autonoma soggettività giuridica e fiscale. Gli atti posti in essere in esecuzione del programma condiviso producono i loro effetti direttamente nelle sfera giuridica delle imprese 'retiste' e le operazioni attive e passive poste in essere dall'eventuale "organo comune" della rete dovranno essere fatturate da parte delle singole imprese e alle singole imprese. Nel secondo si ha la cosiddetta "rete soggetto" che diviene un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici e acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.

FP: La governance di una "rete"come è gestita?
GR: Le aziende che aderiscono possono individuare un soggetto incaricato di dare esecuzione, in nome e per conto dei partecipanti,a quanto stabilito nel Contratto di Rete. Tale organo può essere collegiale o individuale.



FP: Qual è il regime di responsabilità delle imprese partecipanti?
GR: Per quanto riguarda i rapporti interni, l'inadempienza di una delle imprese fa sorgere delle responsabilità nei confronti degli altri componenti della Rete. Nei confronti di terzi si deve distinguere. Per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Se, invece, l'organo comune agisce quale mandatario delle singole imprese, queste rispondono, per le obbligazioni così contratte, solidalmente con il fondo comune.

FP: Vi sono previsioni particolari per i contratti di rete in agricoltura?
GR: Sì. Il "contratto di rete agricolo" può essere stipulato da PMI agricole, singole o associate, di cui all'art. 2135. Tra gli obiettivi,oggetto del contratto, possono essere indicati tanto l'impegno delle imprese contraenti alla realizzazione di una produzione agricola, quanto l'esercizio in comune di detta attività. La produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività programmate può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

FP: Sotto il profilo della gestione del personale un contratto di rete che veda coinvolte imprese agricole potrebbe favorire le sinergie tra imprese, anche non agricole, collegate alla filiera dei prodotti?

GR: Certo. E' questo un aspetto di grande interesse. Si può, infatti, ragionevolmente affermare che, se l'esistenza del contratto di rete è debitamente formalizzata presso il Registro delle imprese, gli organi di vigilanza non possono mettere in discussione la legittimità del distacco del personale, fermo restando che il trattamento economico e contributivo resta a carico del distaccante. Ovviamente quest'ultimo potrà richiedere all'impresa presso cui il lavoratore è stato distaccato il rimborso delle spese sostenute.