Con le sue due recenti decisioni, la divisione opposizione dell'Euipo (Ufficio comunitario per la proprietà intellettuale) ha scritto l'ultima pagina di un contenzioso risalente a più di dieci anni fa, quando la Apple and Pear Australia Limited (APAL) propose opposizione contro il marchio WILD PINK depositato in Europa e in altri paesi da Pink Lady America (PLA).
Alla base della prima opposizione avviata nel 2013 vi era il rischio di confusione con i più famosi marchi PINK LADY, di titolarità di APAL e della licenziataria Star Fruits Diffusion (a sua volta licenziataria della varietà di mele Cripps Pink).
Dopo il rigetto dell'opposizione e la conferma anche della commissione di ricorso, nel 2018 la Corte di Giustizia annullò i provvedimenti, riassegnando il caso al Board of Appeal dell'EUIPO per un nuovo e più approfondito esame. A sua volta, dopo quattro anni, il Board ha rimesso la decisione alla divisione di opposizione che, all'esito di un lungo e approfondito esame di tutte le questioni sottoposte dalle parti, ha finalmente deciso entrambe le procedure.
Il risultato di questa sesta revisione (suscettibile di ulteriore appello da parte di APAL) è identico ai precedenti, nel senso che i marchi WILD PINK non sono stati ritenuti confondibili con i marchi PINK LADY, in linea con quanto emerso nei procedimenti definiti in tempi molto più rapidi in Cile, Argentina, Canada, Cina e Nuova Zelanda.
Le decisioni dell'EUIPO sono di estremo interesse, in quanto confermano i limiti necessariamente ristretti della tutela azionabile su termini altamente descrittivi e di uso comune come la parola PINK, e ciò anche tenendo in considerazione il grado di successo e notorietà di cui gode il marchio anteriore.
Rileva infatti l'EUIPO come "Ad esempio, l'accresciuto carattere distintivo del marchio "Coca Cola" nel suo complesso non cambia il fatto che l'elemento "Cola" sia interamente descrittivo per alcuni prodotti. Allo stesso modo, nel caso di specie, mentre la notorietà è stata stabilita per i marchi anteriori "PINK LADY" nel loro insieme, ciò non altera il carattere descrittivo dell'elemento verbale "PINK" in quanto tale."
L'avvocato Roberto Manno (foto sopra) ha assistito Pink Lady America in tutte le fasi di quest'ulteriore "saga" della proprietà intellettuale, le cui decisioni sono consultabili cliccando qui.