Contraffazione marchio IGP: sanzioni fino a 750mila euro e il carcere
L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dalla UE. Ciò costituisce, indubbiamente, una dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni e del forte legame tra le eccellenze agroalimentari italiane e i territori di origine. Chiediamo alcuni chiarimenti in proposito all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.
FreshPlaza (FP): Cosa si intende con il termine IGP?
GR: L'Indicazione geografica protetta (IGP) identifica un marchio di qualità, rilasciato dalla UE a fronte di una istruttoria preliminare molto accurata e poi dell'impegno di tutti i produttori a sottoporsi al costante controllo di un ente terzo di certificazione. Il marchio in questione viene attribuito a quei prodotti per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipendono dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere tale marchio, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.
FP: Qual è la differenza con il marchio di denominazione d'origine protetta (DOP)?
GR: La differenza fra prodotti DOP e prodotti IGP consiste nel fatto che i primi sono elaborati e commercializzati esclusivamente nel territorio dichiarato; mentre per i secondi il territorio richiamato conferisce al prodotto, attraverso alcune fasi o componenti della elaborazione, le sue caratteristiche peculiari, ma non tutti i fattori che concorrono al suo ottenimento provengono da detto territorio.
FP: Quali sono i compiti e i poteri dei Consorzi di tutela?
GR: I Consorzi svolgono attività di vigilanza sui prodotti a Indicazione Geografica avvalendosi di Agenti vigilatori. Questi possono esplicare le proprie funzioni nei confronti di chiunque in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Nell'esercizio di tali compiti, ad essi può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. I Consorzi di tutela delle DOP e IGP collaborano con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). L'attività di vigilanza è rivolta prevalentemente alla fase del commercio attraverso:
- verifiche dirette a riscontrare che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione;
- vigilanza su prodotti similari, prodotti o commercializzati nell'UE, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura, le qualità specifiche possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP/IGP.
FP: Quali norme tutelano le indicazioni geografiche e di provenienza?
GR: In ambito nazionale, le violazioni delle DOP e IGP espongono i trasgressori a quanto previsto dalle norme sulla concorrenza sleale, dal Codice della proprietà industriale, dal Codice del consumo, dalle previsioni in materia circa la repressione della pubblicità ingannevole o comparativa illecita e dalle sanzioni dell'art. 517-quater del codice penale.
FP: Quali sono le pene per il reato di Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari?
GR: La violazione delle norme in materia determina una lesione non soltanto degli interessi dei titolari dei diritti di privativa e dei consumatori dei prodotti contraffatti, ma anche interessi di tipo economico generale, relativi al regolare funzionamento del mercato, alla correttezza della concorrenza, alla competitività delle imprese e, dunque, alla tutela dell'economia nazionale nel suo complesso. Per il rilevante disvalore attribuito alle condotte incriminate il legislatore ha introdotto la specifica norma penale innanzi ricordata. Il trattamento sanzionatorio è severo: reclusione fino a due anni e multa fino a euro 20.000. Non si deve, infine, dimenticare che il reato in questione è inserito tra i reati-presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa/penale delle società e degli enti. La sanzione pecuniaria può arrivare fino a 500 quote. Tradotta in pratica, significa una sanzione a carico dell'ente compresa tra un minimo di 25.800 e un massimo di 750.000 euro.