Inquadramento previdenziale delle Spa consortili: una sentenza che allinea l'Italia all'Europa
Chiediamo chiarimenti all'avvocato Gualtiero Roveda che, sin dalla fase amministrativa antecedente al giudizio, ha difeso le Società consortili interessate ai procedimenti cui si riferiscono le sentenze.
FreshPlaza (FP): Una vicenda complicata quella dell'inquadramento delle società consortili costituite da imprenditori agricoli.
Gualtiero Roveda (GR): Sin dalla costituzione dei primi consorzi di soli agricoltori, all'inizio degli anni '90, è risultato problematico per l'INPS attribuire l'inquadramento previdenziale a queste imprese. Comunque, dopo un periodo di assestamento e qualche contenzioso amministrativo, l'Istituto ha ritenuto corretto collocare queste organizzazioni in agricoltura con il codice "tipo ditta 18" per le imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli ex legge n. 240 del 1984. Inopinatamente nel 2010 l'Istituto ha rivisto la sua posizione e comunicato ad alcuni consorzi che avrebbe cambiato d'ufficio l'inquadramento nel "tipo ditta 14".
FP: Oltretutto, da qualche anno, si registra una certa tendenza degli agricoltori a cooperare tra loro costituendo consorzi.
GR: E' un tipo di contratto associativo che consente un'elasticità organizzativa importante, in un settore dove il problema dell'aggregazione dei produttori è di particolare rilievo. Gli agricoltori si uniscono in consorzi per perseguire gli scopi fissati dalla organizzazione comune di mercato (O.C.M.). In alcuni casi queste società partecipano a Organizzazioni di Produttori (O.P.) e, in diverse realtà, sono esse stesse O.P.
FP: Cosa comportava la variazione?
GR: L'inquadramento agricolo nel "tipo ditta 14" è pregiudizievole per le imprese, in quanto determina un incremento contributivo di circa il 15% tale da metterle fuori mercato rispetto alle cooperative agricole o alle aziende commerciali che pure effettuano le medesime attività di condizionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.
FP: In pratica l'interpretazione dell'INPS determinava l'impossibilità per le imprese agricole di utilizzare tale forma di aggregazione.
GR: Una presa di posizione ingiustificata da parte dell'Istituto, in contrasto con principi fondanti nazionali e comunitari che regolano la materia.
FP: Si è ravvisata pertanto una violazione della normativa comunitaria?
GR: Certo. L'avvocato Sirotti Gaudenzi, esperto della materia, ha ben evidenziato alla Corte che l'interpretazione della normativa in esame data dall'INPS è in contrasto con le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di concorrenza. Del pari, il prof. Zoli, ordinario di Diritto del Lavoro all'Università di Bologna, ha illustrato che la legge 240/84, qualora interpretata in modo diverso da quello ritenuto corretto dalle consortili, sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione che, in ossequio ai principi di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata, vietano di porre limiti alle scelte dell'imprenditore riguardo alle forme mediante le quali svolgere la propria attività quando perseguono uno scopo del tutto analogo.