Da luglio 2018 stop ai pagamenti in contanti
FreshPlaza (FP): Quali sono i nuovi obblighi, in capo al datore di lavoro, relativi al pagamento della retribuzione ai dipendenti?
Gualtiero Roveda (GR): La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio prossimo sarà vietato il pagamento delle retribuzioni in contanti. Da tale data, infatti, i datori di lavoro e committenti privati – compresi anche i datori di lavoro agricolo – dovranno obbligatoriamente pagare le retribuzioni ai propri dipendenti con modalità tracciabili.
FP: Qual è lo scopo della nuova legge?
GR: La disposizione ha lo scopo di facilitare gli organi di vigilanza a controllare la regolarità dei rapporti lavorativi e di contrastare la possibilità di costringere il lavoratore a quietanzare buste paga con importi in linea con le previsioni dei contratti collettivi, nonostante la somma ricevuta in contanti sia minore.
FP: A quali tipologie di rapporti di lavoro si applica la nuova disciplina?
GR: Il divieto di pagare le retribuzioni in contanti direttamente al lavoratore riguarderà qualunque tipologia di rapporto di lavoro, pertanto sia i rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094, sia i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sia i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano esclusi, per quanto di interesse, i rapporti di lavoro domestico rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici (colf, badanti, babysitter).
FP: Quali sono le modalità di pagamento ammesse?
GR: Dal 1° luglio i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso banche o uffici postali con uno dei seguenti mezzi di pagamento:
A) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
B) strumenti di pagamento elettronico;
C) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
E' opportuno ricordare che è necessario inserire la clausola "non trasferibile" su tutti gli assegni bancari, compresi quelli postali e circolari, di importo uguale o superiore ai 1.000 euro. La disciplina antiriciclaggio è stata di recente inasprita e, in caso di violazione, la sanzione minima, in pratica, è di 6.000 euro. Non c'è più, infatti, la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta di un importo pari al 2% della somma indicata in assegno.
FP: Cosa si intende per comprovato impedimento del lavoratore a ricevere l'assegno?
GR: L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento mediante assegno è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
FP: La disciplina riguarda anche gli anticipi sulla retribuzione?
GR: Sì.
FP: La firma della busta paga costituirà prova dell'avvenuto pagamento?
GR: No. La norma precisa che la firma della busta paga da parte del lavoratore non costituirà più prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
FP: Quali sanzioni sono previste in caso di violazione delle nuove disposizioni?
GR: La violazione delle nuove disposizioni comporterà pesanti sanzioni. Al datore di lavoro o committente che violerà l'obbligo di effettuare i pagamenti delle retribuzioni con modalità tracciabili sarà, infatti, applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.