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Il datore di lavoro dovra' pagare i dipendenti in modo tracciato

Da luglio 2018 stop ai pagamenti in contanti

Dal 1° luglio di quest'anno, anche per i datori di lavoro agricolo, scatterà il divieto di corrispondere direttamente le retribuzioni ai lavoratori per mezzo di denaro contante. L'adempimento, in ragione delle peculiarità dei rapporti di lavoro in agricoltura, appare particolarmente gravoso per le imprese del settore. Pesanti le sanzioni in caso di violazione. Chiediamo chiarimenti in merito all'avvocato Gualtiero Roveda consulente di Fruitimprese.



FreshPlaza (FP): Quali sono i nuovi obblighi, in capo al datore di lavoro, relativi al pagamento della retribuzione ai dipendenti?
Gualtiero Roveda (GR): La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio prossimo sarà vietato il pagamento delle retribuzioni in contanti. Da tale data, infatti, i datori di lavoro e committenti privati – compresi anche i datori di lavoro agricolo – dovranno obbligatoriamente pagare le retribuzioni ai propri dipendenti con modalità tracciabili.

FP: Qual è lo scopo della nuova legge?
GR: La disposizione ha lo scopo di facilitare gli organi di vigilanza a controllare la regolarità dei rapporti lavorativi e di contrastare la possibilità di costringere il lavoratore a quietanzare buste paga con importi in linea con le previsioni dei contratti collettivi, nonostante la somma ricevuta in contanti sia minore.



FP: A quali tipologie di rapporti di lavoro si applica la nuova disciplina?
GR: Il divieto di pagare le retribuzioni in contanti direttamente al lavoratore riguarderà qualunque tipologia di rapporto di lavoro, pertanto sia i rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094, sia i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sia i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano esclusi, per quanto di interesse, i rapporti di lavoro domestico rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici (colf, badanti, babysitter).

FP: Quali sono le modalità di pagamento ammesse?

GR: Dal 1° luglio i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso banche o uffici postali con uno dei seguenti mezzi di pagamento:
A)  bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
B) strumenti di pagamento elettronico;
C)  pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

E' opportuno ricordare che è necessario inserire la clausola "non trasferibile" su tutti gli assegni bancari, compresi quelli postali e circolari, di importo uguale o superiore ai 1.000 euro. La disciplina antiriciclaggio è stata di recente inasprita e, in caso di violazione, la sanzione minima, in pratica, è di 6.000 euro. Non c'è più, infatti, la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta di un importo pari al 2% della somma indicata in assegno.

FP: Cosa si intende per comprovato impedimento del lavoratore a ricevere l'assegno?
GR: L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento mediante assegno è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

FP: La disciplina riguarda anche gli anticipi sulla retribuzione?
GR: Sì.

FP: La firma della busta paga costituirà prova dell'avvenuto pagamento?
GR: No. La norma precisa che la firma della busta paga da parte del lavoratore non costituirà più prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

FP: Quali sanzioni sono previste in caso di violazione delle nuove disposizioni?
GR: La violazione delle nuove disposizioni comporterà pesanti sanzioni. Al datore di lavoro o committente che violerà l'obbligo di effettuare i pagamenti delle retribuzioni con modalità tracciabili sarà, infatti, applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.