Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber

Ortofrutta: attenzione al rispetto delle norme di commercializzazione

Il rispetto delle norme di commercializzazione non solo permette di evitare sanzioni, ma rappresenta anche uno strumento importante di informazione per i consumatori rispetto all'origine ed alle caratteristiche dei prodotti ortofrutticoli. Le aziende ortofrutticole devono essere iscritte alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli (BDNOO), a meno che non facciano esclusivamente vendita diretta al consumatore finale o conferiscano tutto a cooperativa o OP (organizzazione dei produttori ortofrutticoli) o centro di condizionamento o all'industria per la trasformazione o abbiano un volume di vendite inferiore ai 60.000 euro (IVA esclusa).

Chi fosse iscritto e non avesse più i requisiti per l'iscrizione o avesse variato alcuni dati aziendali (ragione sociale, sede, cessazione, etc.) deve comunicarlo entro 60 giorni agli organismi preposti, pena il rischio di sanzioni pecuniarie.

Sulle etichette e sui documenti di accompagnamento (fatture o documenti di trasporto), deve essere riportato il numero di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli (BDNOO) o, nel caso, la dicitura "esonerato ai sensi del DM 03/08/2011 n°5462, art.5, comma 2" per i soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione alla citata banca dati. I dati in questione, numero di iscrizione o dicitura di esonero, non sono necessari in caso di vendita diretta al consumatore finale.

Le norme di commercializzazione dell'ortofrutta, oltre agli adempimenti descritti, prevedono l'obbligo di riportare in etichetta i dati relativi all'origine, alla categoria, alla varietà, in alcuni casi, per 10 prodotti ortofrutticoli (agrumi, mele, pere, pesche e nettarine, actinidia, fragole, pomodori, lattuga e indivia riccia e scarola, peperoni dolci, uva da tavola) e l'origine per tutti gli altri (compresi i prodotti spontanei raccolti in natura come funghi e tartufi).

L'origine è intesa come luogo di coltivazione (o di raccolta, nel caso dei prodotti spontanei) dei prodotti ortofrutticoli e deve essere sempre espressa come stato (Italia, ovviamente per i prodotti coltivati o raccolti in Italia), ed eventualmente, solo dopo lo stato, la regione o la provincia.

I prodotti ortofrutticoli, al dettaglio, possono essere confezionati o presentati nell'imballaggio, dove ci deve essere l'etichetta, descritta in precedenza, oppure essere esposti e venduti allo stato sfuso, purché sia presente un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme relative alla varietà, all'origine del prodotto ed alla categoria, per i 10 prodotti citati, oppure le informazioni relative all'origine (in sostanza le stesse informazioni viste per l'etichetta dei prodotti confezionati).

Fonte: Il Punto Coldiretti

Data di pubblicazione: