L'Ispettorato nazionale del Lavoro (Inl), con la Circolare n. 5/2019, ha pubblicato le attese Linee guida per l'attività di vigilanza in materia di contrasto al fenomeno del caporalato. Approfondiamo gli aspetti di maggior interesse del documento con l'avvocato Gualtiero Roveda che, in occasione delle modifiche del 2016 all'articolo 603 bis del codice penale, è stato chiamato a relazionare sull'argomento al Senato della Repubblica.
FreshPlaza (FP): La norma del codice penale, modificata un paio di anni fa, punisce lo sfruttamento dei lavoratori con la previsione di due distinte figure di incriminazione: l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo. Quali sono i tratti distintivi?
Gualtiero Roveda (GR): L'intermediazione illecita punisce chiunque recluti operai, allo scopo di destinarli al lavoro presso soggetti terzi in condizioni di sfruttamento. Lo sfruttamento lavorativo punisce, invece, coloro che impiegano manodopera in condizioni economicamente svantaggiose.
FP: In entrambe le ipotesi, per configurare il reato è necessaria la presenza di due elementi costitutivi imprescindibili, cioè approfittare dello stato di bisogno del lavoratore e lo sfruttamento lavorativo. La Circolare ha chiarito i contorni di questi due elementi?
GR: Si approfitta quando da parte dell'autore del reato vi è una consapevole strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza di un lavoratore che versi in stato di bisogno. Ciò si verifica quando quest'ultimo, pur senza essere in stato di assoluta indigenza, si trova in una condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire a esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque e che tale situazione comprometta notevolmente la sua libertà contrattuale.
Lo sfruttamento lavorativo si ravvisa, invece, quando vi è la presenza di una o più "condizioni" di lavoro pregiudizievoli rilevate attraverso i seguenti indici:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. La reiterazione va intesa come comportamento ripetuto nei confronti di uno o più lavoratori, anche nel caso in cui i percettori di tali retribuzioni non siano sempre gli stessi in ragione di un possibile turn over;
Foto d'archivio senza alcuna attinenza ai contenuti dell'articolo
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria (ad esempio per gravidanza), alle ferie.
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. In tal caso, l'indice è tanto più significativo quanto più gravi sono le violazioni di carattere prevenzionistico accertate, mentre hanno evidentemente meno "peso" eventuali violazioni di carattere formale o che non incidono in modo diretto sulla salute e sicurezza.
4) la costrizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti. Ipotesi di condizione lavorativa degradante possono rinvenirsi nelle situazioni di significativo stress lavorativo psico-fisico, ad esempio quando il trasporto presso i luoghi di lavoro sia effettuato con veicoli del tutto inadeguati e superando il numero delle persone consentito, così da esporre i lavoratori a pericolo; lo svolgimento dell'attività lavorativa avvenga in condizioni meteorologiche avverse, senza adeguati dispositivi di protezione individuale; quando sia del tutto esclusa la possibilità di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti; quando siano assenti locali per necessità fisiologiche.
FP: Di interesse sono pure le indicazioni investigative contenute nella Circolare.
GR: Rispetto al reato in questione, oltre all'arresto in flagranza, è prevista la possibilità di ricorso alle intercettazioni, alla confisca obbligatoria delle "cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti" (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento, la confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attività economica.
FP: Nel caso in cui siano acquisiti indizi di una attività di intermediazione illecita, la Polizia giudiziaria procederà ad accertamenti molto rigorosi.
GR: E' vero. Nel caso seguirà un'attenta attività di osservazione volta ad accertare il collegamento tra l'intermediario e l'utilizzatore, le reali condizioni di lavoro, quelle di alloggio, i metodi di sorveglianza, il numero di lavoratori reclutati, la loro età. Qualora gli accertamenti determinino l'acquisizione di importanti indizi di colpevolezza, gli Ispettori procederanno all'effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro di documentazione e dispositivi informatici, nonché della cosiddetta doppia contabilità formata dall'intermediario e dall'utilizzatore.
FP: Anche i contratti di somministrazione e di appalto sono sotto la lente d'ingrandimento degli Ispettori.
GR: La Direzione Generale dell'Ispettorato rileva in proposito che sono sempre meno i casi che coinvolgono lavoratori privi di regolare assunzione. L'evoluzione del fenomeno si caratterizza infatti per una apparente legalità. Accade, cioè, che spesso il datore di lavoro predisponga sia contratti sia documentazione amministrativa e contabile tali da fornire una rappresentazione del rapporto di lavoro notevolmente diversa da quello effettivo. Pertanto, ad esempio, le ore effettivamente lavorate, le modalità di svolgimento della prestazione e la retribuzione effettivamente percepita possono essere assolutamente diverse da quelle documentate e non sono affatto esclusi casi in cui i pagamenti siano tracciati, ad es. attraverso bonifico, e il lavoratore sia costretto a restituire una parte della retribuzione.