Il cosiddetto "prezzo di cittadinanza" è legge dello Stato e riguarda anche il settore ortofrutticolo. In sintesi,il legislatore ha stabilito, con l'approvazione del Decreto Legge "Emergenze in agricoltura", che la cessione di prodotti agricoli a un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'Ismea, costituisce una pratica commerciale sleale. Il principio ispiratore della novità legislativa, essendo posto a tutela degli agricoltori, anello debole della filiera, è sicuramente condivisibile.Tuttavia, il provvedimento suscita molte perplessità tra gli operatori. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, un parere in merito.
Gualtiero Roveda
FreshPlaza (FP): Il "prezzo di cittadinanza" rappresenta una novità che potrà portare benefici al settore?
Gualtiero Roveda (GR): Personalmente nutro seri dubbi. In primo luogo, non pare una grande novità. Già nella disciplina dell'articolo 62 della legge 27/2012 erano previste, tra le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e pertanto vietate, quelle che "determinano, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione di prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli".
Di nuovo c'è l'inasprimento delle sanzioni. Si è passati, sostanzialmente, da una sanzione amministrativa massima di 20mila euro all'applicazione di una pena pecuniaria a carico dell'azienda acquirente fino al 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio. Non mi risulta, tuttavia, che nel nostro Paese alcuna impresa sia stata sanzionata per tale violazione.
Foto d'archivio
FP: Anche l'individuazione di costi medi di produzione suscita non poco scetticismo tra gli operatori.
GR: Ma certo. Come verranno determinati i costi medi di produzione per l'ortofrutta è un mistero, in presenza sia di variabili colturali estremamente diversificate tra i vari territori, sia del differente impatto del costo della manodopera tra le varie aree produttive, a causa dei diversi contratti provinciali e delle agevolazioni previdenziali per le aree disagiate. Ci si chiede anche quali operazioni non indispensabili, ma utili per aumentare la qualità dei prodotti, saranno considerate e così via.
Non c'è da essere fiduciosi che ISMEA e Ministero delle politiche agricole riescano in tempi ragionevoli a trovare una metodologia di rilevamento condivisa, se si considera che dal 2015 stiamo aspettando il decreto del Ministero del Lavoro che individua le attività stagionali (art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015) e che, nell'attesa, il riferimento è ancora il DPR n. 1525/1963 (che riporta un'elencazione delle attività stagionali del tutto obsoleta e rappresenta in maniera molto incompleta l'attuale situazione del mercato del lavoro).
FP: La nuova normativa si applica anche se si acquista da un produttore estero?
GR: Se il contratto non è disciplinato dalla legge italiana, no. Anche questo è, ovviamente, un problema. Nei momenti di crisi di mercato, con prezzi molto bassi, le imprese acquirenti, per non correre rischi, ragionevolmente privilegeranno i prodotti d'importazione e ciò deprimerà ancor di più il prezzo di quelli italiani. In ogni caso, occorre verificare se il provvedimento in esame è in linea con le norme nazionali e comunitarie finalizzate a evitare distorsioni sul mercato.