Etichette e prodotti deperibili: ecco le novità. Mercoledì 12 giugno presso la Sala delle Assemblee di Fruitimprese Emilia-Romagna si è tenuto un partecipato convegno sull'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli freschi e sulla loro conformità alle norme di commercializzazione.
L'argomento è stato trattato da Roberto Luchetti, Responsabile ufficio controlli ispettivi Agecontrol della Sede di Perugia che ha approfondito i temi alla luce delle recenti modifiche legislative. Chiediamo all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese quali sono le novità di rilievo illustrate dal funzionario di Agecontrol.
Gualtiero Roveda
FreshPlaza (FP): Il convegno organizzato da Fruitimprese sulle Norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ha suscitato molto interesse, soprattutto in ragione di una recente modifica legislativa.
Gualtiero Roveda (GR): Effettivamente le regole che disciplinano la vendita dei prodotti ortofrutticoli sono molto articolate. Si deve, però, dare atto che gli Uffici di Agecontrol sono orientati a fornire assistenza alle imprese e che Luchetti è uno dei maggior esperti della complessa materia. Venendo alle novità, si registra che il Regolamento delegato (UE) 2019/428 ha modificato il Reg. (UE) n. 543/2011 che rappresenta una delle principali fonti di riferimento per gli operatori del settore.
FP: Quali sono le novità di maggior interesse?
GR: La sezione "disposizioni relative alla qualità" di tutte le norme è stata integrata. Ora è previsto che nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possano presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore. Per la norma generale sono consentite lievi alterazioni dovute allo sviluppo e alla loro deperibilità, mentre per la norma specifica è previsto che i prodotti classificati in categorie diverse da quella "Extra" possano presentare un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.
Nelle "disposizioni relative alle indicazioni esterne" sono state inserite due nuove diciture:
-inserimento del codice ISO del Paese davanti al codice identificativo B.D.N.O.O. (acronimo corretto) si deve indicare il codice italiano ITA, non più IT. In pratica l'indicazione sarà la seguente B.D.N.O.O. ITA + codice identificativo rilasciato da Agecontrol di 7 cifre.
L'indicazione ITA, in verità, è obbligatoria solo se l'imballatore o lo spedizioniere hanno un indirizzo in un Paese diverso da quello di origine dei prodotti, quindi per gli importatori. Tuttavia, gli operatori sono invitati a inserire l'indicazione per evitare al primo acquisto di merce di provenienza estera di dimenticare di inserirlo in etichetta.
E' stato anche specificato che le indicazioni esterne non si applicano a imballaggi che contengano confezioni di vendita visibili dall'esterno recanti dette indicazioni. Se gli imballaggi sono palettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta su due lati del pallet.
Nella sezione "disposizioni relative alla presentazione" è stato specificato che nei miscugli non è obbligatoria l'omogeneità di calibro.
E' stata anche, opportunamente, prevista la possibilità dell'utilizzo della tecnologia laser per l'inserimento delle indicazioni sui singoli frutti, purché questa non causi difetti della polpa o della buccia.
FP: Per quanto riguarda prodotti specifici?
GR: In ragione delle nuove varietà di kiwi in commercio, la nuova disciplina richiede l'indicazione del colore della polpa nel caso sia diverso dal verde (giallo o rosso). E'stato anche sdoganato il termine nettarine che può essere liberamente utilizzato per individuare le pesche noci. E' ora anche prevista una tolleranza speciale per gli acini distaccati dal grappolo dell'uva da tavola. Per le Categorie I – II è, infatti, ammessa una tolleranza massima del 10 per cento, in peso, di acini staccati dal grappolo, a condizione che siano sani e interi.
FP: Sui documenti che accompagnano la merce quali sono le indicazioni richieste?
GR: Ai fini dell'applicazione di questa specifica normativa per i prodotti per i quali esistono norme di commercializzazione, le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare il nome, il Paese d'origine dei prodotti, e se del caso la categoria di qualità, la varietà o il tipo commerciale, ed eventualmente la destinazione industriale dei prodotti. Inoltre, le disposizioni attuative italiane prescrivono che le fatture e i documenti di accompagnamento devono recare anche il n. d'iscrizione alla B.D.N.O.O., ovvero la dicitura " esonerato dall'iscrizione BDNOO ai sensi del manuale punto 4 del D.M. MIPAAFT 5462/2011".
FP: Quando un operatore agricolo è esonerato dall'iscrizione alla B.D.N.O.O.?
GR: Sono esentati gli imprenditori agricoli che:
- vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli ai centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito;
- avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
- cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- sono associati a O.P. o cooperative e conferiscono esclusivamente a questi soggetti;
- hanno un volume annuo di prodotto commercializzato, sottoposto a norma di commercializzazione specifica e generale, inferiore a 60.000 euro, esclusa IVA, con riferimento all'anno precedente.