Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (27 novembre 2023, n. 32917) ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di prelazione agraria in capo alle società di capitali.
L'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, fa il punto della situazione sull'istituto giuridico in questione, che tanta rilevanza ha nell'ambito della compravendita di terreni destinati all'attività agricola e che quindi interessa moltissimi produttori di ortofrutta.
FreshPlaza (FP): La prelazione agraria, tradizionalmente riservata alle persone fisiche, spetta in alcuni casi anche a società?
Gualtiero Roveda (GR): È corretto. L'evoluzione del settore primario ha determinato il legislatore ad apportare nel tempo rilevanti modifiche alla sfera del diritto in esame. In particolare, la riforma dell'impresa agricola ha esteso il diritto di prelazione alle società agricole di persone (società semplici, s.n.c., s.a.s.), in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
FP: Sia per l'acquisto di terreni condotti in affitto sia per quelli confinanti?
GR: Sì.
FP: Nell'ambito della società agricola di persone rileva solo il numero dei soci o anche la loro quota di partecipazione?
GR: Il legislatore non ha fatto riferimento alla metà del capitale sociale, ma solo alla metà dei soci, da calcolare, pertanto, per teste.
FP: Spetta a tutte le società agricole di persone?
GR: No, il diritto di prelazione non spetta a tutte le società agricole di persone, ma solo a quelle in cui almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto, indipendentemente dalla presenza di imprenditori agricoli professionali.
FP: Al fine della qualifica di coltivatore diretto è sufficiente poter dimostrare l'esercizio di fatto dell'attività agricola?
GR: No. La normativa fa espresso riferimento all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, quale criterio per verificare la qualità di coltivatore diretto, contrariamente all'orientamento della giurisprudenza consolidata che ha sempre ritenuto irrilevante, ai fini della qualifica, l'iscrizione in albi o elenchi, facendo riferimento solo all'esercizio di fatto dell'attività.
FP: Le società di capitali, in presenza di soci coltivatori diretti, possono beneficiare di tale diritto?
GR: In materia è consolidato l'orientamento giurisprudenziale per il quale le ipotesi di prelazione devono essere considerate "tassative" e di "stretta interpretazione", conseguentemente non suscettibili di interpretazioni estensive. Dello stesso segno è la recente sentenza di fine novembre della Cassazione nella quale viene ribadito che "nessuna previsione normativa attribuisce alle società agricola di capitali il diritto alla prelazione agraria".
FP: Qual è la situazione per le cooperative agricole?
GR: Il diritto di prelazione spetta, invece, alle cooperative di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, quando almeno la metà degli amministratori e dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
FP: Spetta alle cooperative, con tali requisiti, sia il diritto di prelazione dell'affittuario, sia quello del confinante?
GR: Sì. La normativa lo afferma espressamente.