Con sentenza collegiale resa in data 1 agosto 2024, il Tribunale delle Imprese di Bari ha annullato il brevetto nazionale italiano n. 1338 rilasciato in favore della Sun World International LLC in data 13.12.1994, relativo alla varietà di uva senza semi Sugraone.
Si tratta di una delle prime (se non la prima) varietà di uva apirene introdotte sul mercato nazionale in Italia verso la fine degli anni '90, e commercializzata sotto il marchio Superior Seedless.
Foto d'archivio
La vicenda trae origine proprio dalle contestazioni mosse da Sun World contro l'azienda agricola Gianni Stea Import-Export, circa la contraffazione del brevetto varietale (depositato in Italia nel 1983) nonché del marchio: tuttavia l'azienda agricola ha eccepito la radicale mancanza di novità del brevetto, nonché la mancanza di alcun effettivo utilizzo del marchio.
All'esito di un lungo excursus normativo e sulla base della documentazione prodotta dalla difesa della Gianni Stea Import Export, difesa ancora dall'avvocato Roberto Manno (foto a lato) dello studio legale WebLegal, i giudici baresi hanno ritenuto corretti i rilievi sulla mancanza di novità commerciale, rilevando come quel tipo di uva fosse commercializzata negli U.S.A. già diversi anni prima dei limiti temporali previsti dalle normative internazionali e nazionali.
Relativamente alla contraffazione di marchio, i giudici hanno poi osservato come "in assenza del presupposto legittimante il diritto di esclusiva sulla produzione e/o su qualsiasi forma di commercializzazione della varietà in questione, qualsiasi concorrente che opera nel medesimo settore può produrre e commercializzare uva "Sugraone" in assenza di prova che il consumatore cada in errore sull'identità del soggetto da cui proviene l'uva senza semi acquistata": poiché dunque l'uva risultava commercializzata senza il marchio "Superior Seedless", ciò di fatto esclude che vi sia stata contraffazione del marchio da parte della Gianni Stea.
La sentenza barese segue di pochi mesi quella resa dalla Corte di Cassazione sempre nei confronti della Sun World: mentre quest'ultima ha sancito la violazione dell'ordine pubblico da parte delle clausole contrattuali, questa volta è la stessa validità della privativa vegetale a essere contestata.
Si nota infine come la scadenza prevista per il brevetto SugraOne fosse prevista proprio per la fine di quest'anno.
Il testo della sentenza è disponibile al questo link.