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Intervento dell'esperto Luciano Mattarelli

Coltivazioni fuorisuolo: come vengono trattate fiscalmente?

I cambiamenti climatici e la necessità di produzioni di qualità che riducano i consumi idrici, energetici e l'uso di fitofarmaci rendono sempre più interessante l'avvio di attività agricole innovative. Tra queste, l'agricoltura indoor con tecniche idroponiche e acquaponiche rappresenta un'opportunità da considerare attentamente (cfr. Freshplaza del 7/10/2024).

Tradizionalmente, l'attività agricola è fortemente influenzata dagli eventi atmosferici come gelate tardive, grandine, siccità o precipitazioni eccessive. Per rispondere a questi fenomeni, il settore agricolo ha cercato le colture più adatte in base al suolo e al microclima, creando un'agricoltura caratterizzata da numerose produzioni tipiche riconosciute con indicazioni geografiche (DOP, IGP, STG e IG).

Negli ultimi cinquant'anni, la coltivazione in ambiente protetto è cresciuta, passando da semplici serre a strutture altamente specializzate che proteggono le colture e controllano il microclima, introducendo tecniche innovative che non richiedono l'uso del suolo.

Coltivare in ambiente protetto, anche con una semplice serra in ferro e film protettivo, permette di superare i vincoli stagionali, migliorare la gestione del ciclo delle piante e ottenere prodotti di qualità uniforme, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Inoltre, questi sistemi di coltivazione possono ridurre e ottimizzare l'uso del suolo e dell'acqua e, negli impianti più avanzati, eliminare l'utilizzo di fitofarmaci.

Tuttavia, è importante fornire un quadro completo quando si discute di questo modello agricolo, includendo anche gli aspetti normativi e fiscali.

A tal proposito interviene Luciano Mattarelli (foto sopra), esperto di fama nazionale e fondatore di ConsulenzaAgricola.it. "In questo contesto - dice Mattarelli - la revisione dell'articolo 2135 del Codice Civile, operata dal D.Lgs. n. 228/2001, ha ampliato la definizione di attività agricola, includendo la cura del ciclo biologico di vegetali o animali, o una fase essenziale del ciclo stesso, e ammettendo l'uso potenziale del fondo, del bosco o delle acque dolci, salmastre o marine. Nonostante questa apertura, la disciplina fiscale non è stata altrettanto aggiornata. La Legge n. 350/2003 ha parzialmente allineato la normativa fiscale a quella civilistica, ma il terreno rimane un elemento cruciale per definire il confine tra tassazione fondiaria e reddito d'impresa".

"Infatti la normativa attuale in materia, prevede la tassazione commerciale art. 56 del tuir, delle coltivazioni di vegetali su più piani produttivi, per la parte che eccede il secondo piano. Questo limite sarà presto rivisto con la riforma fiscale che il Governo intende approvare. Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, il 30 aprile 2024, uno schema di decreto legislativo che rivede il regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES)", precisa Mattarelli.

Lo schema elimina il riferimento ai "limiti della potenzialità del fondo" nell'art. 32, TUIR, sostituendolo con il più ampio rimando all'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, escludendo così la necessità che le attività agricole stesse siano svolte sul fondo.

"Le modifiche regolamentano anche le attività di coltivazione tramite sistemi evoluti e quelle svolte in immobili censiti al catasto fabbricati. Saranno stabilite specifiche classi e qualità di coltura per i terreni, tenendo conto del maggior potenziale produttivo, e saranno disciplinate le modalità per dichiarare in catasto l'uso di immobili per la produzione di vegetali e la determinazione della relativa superficie agraria.

L'intento del legislatore è mantenere un sistema di tassazione basato sulla rendita catastale (reddito agrario) sia per le coltivazioni innovative sul fondo, sia per quelle all'interno di fabbricati. Nella consapevolezza che i tempi per definire le nuove rendite catastali potrebbero superare il termine per l'approvazione della riforma, lo schema del provvedimento prevede un regime transitorio per definire il reddito agrario per queste attività".

"A regime, l'attività di coltivazione sul fondo o all'interno di un fabbricato determinerà un reddito agrario se svolta entro il doppio della superficie del fondo su cui insiste o, nel caso di fabbricati, del doppio della superficie agraria di riferimento definita con un apposito decreto. Per le coltivazioni eccedenti "il secondo livello di produzione", il reddito sarà qualificato come reddito d'impresa, ma potrà essere determinato applicando il reddito agrario della superficie sulla quale la coltivazione insiste, in proporzione alla superficie eccedente.

Il fatto che vi sia un coordinamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale è di fondamentale importanza. Come già più volte evidenziato anche da ConsulenzaAgricola.it, la discrepanza tra la normativa fiscale e quella civilistica potrebbe creare un problema per chi investe in queste soluzioni innovative, poiché la mancanza di chiarezza normativa può comportare costi fiscali imprevisti e rischi di perdere i benefici legati allo status di imprenditore agricolo.

Lo schema del decreto affronta anche l'attuale diverso trattamento fiscale riservato alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali che operano in agricoltura per i quali, ai sensi dell'articolo 56-bis TUIR, è prevista la possibilità di determinare il reddito per le attività agricole connesse, compresa l'attività di coltivazione oltre il secondo livello di produzione, applicando dei criteri forfettari. Tale possibilità dovrà essere estesa anche alla società agricole (Snc, Sas, Srl) che, avendone i requisiti[1], optano, ai sensi dell'art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006, per la tassazione su base catastale.

In questo senso, la riforma fiscale per quanto riguarda il settore agricolo e, in particolar modo la revisione delle attività di coltivazione innovative, pare stia andando nella giusta direzione", conclude Mattarelli.