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Procedura di arbitrato gestita dalla Camera Arbitrale Internazionale per la Frutta e Verdura (CAIP)

Che fare se si hanno contestazioni internazionali?

Il commercio internazionale di frutta e verdura richiede regole chiare per garantire transazioni sicure e risoluzioni rapide delle controversie. Il Codice COFREUROP 2024, recentemente aggiornato, offre agli operatori del settore uno strumento efficace, che include una procedura di arbitrato gestita dalla Camera Arbitrale Internazionale per la Frutta e Verdura (CAIP). Chiediamo chiarimenti sull'argomento all'Avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

Freshplaza (FP): Qual è il ruolo del Codice COFREUROP 2024 nel commercio internazionale di frutta e verdura?
Gualtiero Roveda (GR): La nuova edizione del Codice è stata curata dalle maggiori organizzazioni europee di settore, tra le quali Fruitimprese, e offre linee guida per le transazioni internazionali. Non solo definisce standard di qualità e requisiti specifici per i prodotti, ma include anche un sistema per la risoluzione delle controversie attraverso l'arbitrato. Questo è un istituto di un certo interesse, poiché permette agli operatori di evitare i lunghi tempi e i costi associati ai tribunali ordinari.

L'avvocato Gualtiero Roveda

FP: Quali vantaggi offre l'arbitrato rispetto ai metodi di risoluzione tradizionali?
GR: È un procedimento più rapido rispetto alle cause ordinarie e garantisce riservatezza, un aspetto non trascurabile. Inoltre, il lodo arbitrale è generalmente inappellabile, a meno di circostanze eccezionali, come gravi difetti procedurali o conflitti di interesse, che ne consentono l'impugnazione. In ragione della Convenzione di New York del 1958, il lodo arbitrale gode di un'ampia riconoscibilità ed esecutività a livello internazionale.

FP: Come possono le aziende stabilire che le eventuali controversie vengano risolte tramite arbitrato?
GR: Le parti possono includere nel contratto una clausola compromissoria, specificando che qualsiasi disputa sarà gestita dalla Camera arbitrale indicata dal Codice. In alternativa, se la controversia emerge solo dopo la conclusione del contratto, possono accordarsi con un compromesso arbitrale, impegnandosi a sottoporre agli arbitri quella specifica controversia.

FP: Se un acquirente rileva difetti nella merce ricevuta, a norma di codice, cosa deve fare?
GR: Il COFREUROP stabilisce procedure chiare per la denuncia dei difetti. La regola aurea è, tuttavia, quella indicata nel commento all'edizione del 1971: i difetti apparenti devono essere riscontrati tra la messa a disposizione della merce e la fine dello scarico; una volta completato lo scarico, non è più possibile reclamare. Se i difetti sono notati prima o durante lo scarico, questo deve essere interrotto immediatamente, altrimenti si perde il diritto di reclamo.

FP: Cosa accade con i difetti occulti come, per esempio, residui di fitofarmaci non conformi agli standard?
GR: I difetti occulti possono essere denunciati dopo lo scarico, ma devono essere segnalati subito dopo la loro scoperta. Il Codice prevede linee guida per la gestione del reclamo, garantendo una rapida risposta alle parti coinvolte.

FP: Quali sono le opzioni dell'acquirente se il venditore non risponde adeguatamente ai reclami?
GR: Se non si riesce a trovare un accordo, il Codice consente di richiedere una relazione a un perito giurato, instaurando il contraddittorio. Qualora il reclamo sia fondato, l'acquirente ha il diritto di chiedere uno sconto o la risoluzione del contratto e il risarcimento. Se i difetti superano le tolleranze accettabili e il venditore non risponde, l'acquirente può acquistare merce equivalente da un altro fornitore a spese del venditore.

FP: Il Codice COFREUROP ha efficacia vincolante tra le parti solo se espressamente richiamato nel contratto?
GR: Il contratto internazionale di compravendita di prodotti ortofrutticoli è innanzi tutto disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di Vendita internazionale di merci, siglata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata dall'Italia con la L. 765/85. La Convenzione attribuisce grande importanza agli usi del commercio internazionale e dispone che, salvo accordo contrario delle parti, è da ritenersi che queste si siano tacitamente riferite, nel contratto, a qualsiasi uso del ramo commerciale che sia largamente conosciuto e regolarmente osservato in contratti dello stesso genere.

Ne consegue che, se non è stata espressamente esclusa l'incidenza degli usi di settore, questi ultimi disciplineranno il contratto concluso tra venditore e acquirente. Per quanto riguarda invece la devoluzione di un'eventuale controversia in arbitri la clausola deve essere specificamente approvata.

FP: In ogni caso, si deve tener conto che le norme del Codice devono armonizzarsi con le disposizioni del D.lgs. 198/2021, che recepisce la Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali, quando è applicabile?
GR: Assolutamente, sì.