La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un obbligo significativo per le imprese italiane: proteggersi contro le catastrofi naturali, tramite un'assicurazione specifica. Il Decreto Ministeriale n. 18/2025, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze insieme a quello delle Imprese e del Made in Italy, ha definito gli aspetti operativi. Tuttavia, nonostante il decreto, persistono notevoli incertezze sull'applicazione pratica di tale provvedimento. Per approfondire la questione, interviene l'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.
Freshplaza (FP): Quali categorie di imprese sono obbligate a stipulare un'assicurazione contro i rischi catastrofali secondo le ultime disposizioni legislative?"
Gualtiero Roveda (GR): L'obbligo di assicurazione per la protezione da rischi catastrofali riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione nel nostro Paese. Sono tuttavia esclusi i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, come, ad esempio, i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti, nonché le imprese agricole di cui all'art. 2135.
© Cristiano Riciputi | FP.it
FP: Pertanto, le cooperative agricole e le società consortili che rientrano nell'articolo 2135 del Codice civile sono escluse dall'obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, previsto dalle nuove disposizioni legislative?
GR: Sì, sono escluse in quanto tali entità possono beneficiare delle coperture offerte dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole. Questo fondo è stato istituito per proteggere specificamente le produzioni agricole dagli eventi climatici estremi e quindi elimina la necessità di ricorrere a polizze assicurative private per lo stesso scopo.
FP: Le imprese commerciali che si occupano di stoccaggio, condizionamento e vendita di prodotti ortofrutticoli sono, invece, soggette all'obbligo?
GR: Sì. Devono conformarsi alla nuova normativa entro i termini stabiliti per evitare sanzioni e per garantire una copertura adeguata contro eventi potenzialmente devastanti.
FP: Quali sono i beni oggetto della copertura assicurativa?
GR: Il decreto in esame prevede che l'obbligo di stipula della polizza assicurativa ricorra per le immobilizzazioni di cui all'art. 2424 Codice civile, ossia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Sono, invece, esclusi i veicoli iscritti al PRA, tra i quali rientrano, ad esempio, le autovetture, i motocicli e i rimorchi.
FP: Se non si è proprietari di beni aziendali, come bisogna comportarsi?
GR: In caso di fabbricati, impianti o attrezzature concessi in locazione, l'affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
FP: Chi contravviene all'obbligo può essere sanzionato?
GR: L'inosservanza può comportare la preclusione all'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
FP: Il termine di scadenza è, oramai, prossimo.
GR: Le imprese dovrebbero assicurarsi entro il 31 marzo. Tuttavia, in ragione delle numerose richieste da parte delle associazioni imprenditoriali, il Governo sta valutando un possibile rinvio.